ipoteca estinta è reiscrivibile, se il titolo giustificativo non è estinto


 

Cass. 02.11.2000, n. 14337

 

A norma dell'art. 2881, c.c., l'ipoteca che è venuta meno a seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa - nel caso di specie il contratto di mutuo - non è estinto.