ipoteca estinta è reiscrivibile,
se il titolo giustificativo non è estinto
Cass. 02.11.2000, n. 14337
A norma
dell'art. 2881, c.c., l'ipoteca che è venuta meno a seguito della
cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione
se il titolo giustificativo di essa - nel caso di specie il contratto di mutuo
- non è estinto.